Scaduto
Gara #680
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di Assistenza domiciliare e Assistenza domiciliare integrata in favore di anziani ultrasessantacinquenni, in stato di fragilità, con patologie in atto o con esiti patologici residui, residenti nel Comune dell’AquilaInformazioni appalto
09/07/2026
Aperta
Servizi
€ 2.468.571,41
Cristini Alessia
Categorie merceologiche
853111 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane
Lotti
1
BC4E041C96
Qualità prezzo
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di Assistenza domiciliare e Assistenza domiciliare integrata in favore di anziani ultrasessantacinquenni, in stato di fragilità, con patologie in atto o con esiti patologici residui, residenti nel Comune dell’Aquila
Servizi di Assistenza Domiciliare ed ADI in favore delle persone anziane a favore dell'ex Onpi
€ 286.753,27
€ 0,00
€ 2.181.818,14
Scadenze
02/08/2026 14:00
08/08/2026 12:00
11/08/2026 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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1.28 MB |
Chiarimenti
15/07/2026 11:47
Quesito #1
Buongiorno sono un'azienda con codice ateco 87.99.00 (Altre strutture di assistenza sociale residenziale ulteriori specifiche: rivolta principalmente a minori autosufficienti, con finalità socio educative) questa attività può essere considerata come analoga a quella richiesta nella domanda di bando?
Graize
Graize
20/07/2026 09:44
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si precisa che l'oggetto dell'appalto è individuato dal Capitolato mediante il CPV 85311100-3 "Servizi di assistenza sociale per persone anziane", il quale, ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, identifica la tipologia delle prestazioni richieste. Il codice ATECO dell'operatore economico, pur rappresentando l'attività economica esercitata, non costituisce di per sé elemento sufficiente per attestare l'analogia dei servizi rispetto all'oggetto dell'appalto. Nel caso di specie, il codice ATECO 87.99.00, come descritto nel quesito, si riferisce prevalentemente a servizi socio-educativi residenziali rivolti a minori autosufficienti e, pertanto, non appare di per sé riconducibile ai servizi di assistenza sociale per persone anziane oggetto della presente procedura. Resta in ogni caso ferma la valutazione della Stazione Appaltante in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, che sarà effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e documentate dal concorrente
16/07/2026 16:59
Quesito #2
1 Si chiede di confermare se i rimborsi chilometrici del personale rientrino nella percentuale di rimborso prevista dall'Ente Gestore. In caso affermativo, si chiede di fornire una stima dei chilometri annui previsti per l'esecuzione del servizio, necessaria per la corretta formulazione dell'offerta economica.
2. Si chiede di confermare se le 23.377 ore annue poste a base di gara comprendano anche le ore del coordinatore oppure siano riferite esclusivamente agli operatori addetti all'assistenza.
2. Si chiede di confermare se le 23.377 ore annue poste a base di gara comprendano anche le ore del coordinatore oppure siano riferite esclusivamente agli operatori addetti all'assistenza.
21/07/2026 15:19
Risposta
1. Quesito sui rimborsi chilometrici
Risposta:
Il Capitolato non prevede un rimborso chilometrico specifico a carico della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 4, l'importo complessivo a base d'asta "comprende tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel capitolato, le spese di gestione, organizzazione, amministrazione e coordinamento, niente escluso ed eccettuato". Pertanto, eventuali costi connessi agli spostamenti del personale devono intendersi ricompresi nell'importo a base di gara.
2. Quesito sul monte ore annuo di 23.377 ore
Risposta:
Le 23.377 ore annue indicate all'art. 4 si riferiscono alle ore di erogazione del servizio poste a base di gara. Le attività di coordinamento risultano invece comprese tra gli oneri organizzativi dell'appalto, in quanto il medesimo articolo stabilisce che l'importo a base d'asta comprende anche le spese di organizzazione, amministrazione e coordinamento e prevede espressamente l'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una struttura di coordinamento del servizio. Inoltre, gli artt. 8 e 9 impongono la presenza di un coordinatore dedicato, individuandone funzioni e requisiti, senza prevedere un monte ore specifico a esso attribuito.
Pertanto, il monte ore annuo di 23.377 ore è da intendersi riferito alle prestazioni di assistenza erogate agli utenti, mentre le attività del coordinatore sono comprese negli oneri organizzativi dell'appalto e non costituiscono un monte ore aggiuntivo remunerato separatamente.
Risposta:
Il Capitolato non prevede un rimborso chilometrico specifico a carico della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 4, l'importo complessivo a base d'asta "comprende tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel capitolato, le spese di gestione, organizzazione, amministrazione e coordinamento, niente escluso ed eccettuato". Pertanto, eventuali costi connessi agli spostamenti del personale devono intendersi ricompresi nell'importo a base di gara.
2. Quesito sul monte ore annuo di 23.377 ore
Risposta:
Le 23.377 ore annue indicate all'art. 4 si riferiscono alle ore di erogazione del servizio poste a base di gara. Le attività di coordinamento risultano invece comprese tra gli oneri organizzativi dell'appalto, in quanto il medesimo articolo stabilisce che l'importo a base d'asta comprende anche le spese di organizzazione, amministrazione e coordinamento e prevede espressamente l'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una struttura di coordinamento del servizio. Inoltre, gli artt. 8 e 9 impongono la presenza di un coordinatore dedicato, individuandone funzioni e requisiti, senza prevedere un monte ore specifico a esso attribuito.
Pertanto, il monte ore annuo di 23.377 ore è da intendersi riferito alle prestazioni di assistenza erogate agli utenti, mentre le attività del coordinatore sono comprese negli oneri organizzativi dell'appalto e non costituiscono un monte ore aggiuntivo remunerato separatamente.
17/07/2026 10:43
Quesito #3
1 Con riferimento alla documentazione di gara, si chiede di chiarire se, nell’offerta tecnica, sia consentito utilizzare un carattere di dimensione o tipologia diversa (e di dimensioni ridotte) esclusivamente per tabelle, al fine di assicurare la necessaria completezza della relazione tecnica.
17/07/2026 11:09
Risposta
Per la relazione ci si deve attenere al format previsto in disciplinare, esclusivamente per le Tabelle è consentito ridurre le dimensioni al fine di assicurare la necessaria completezza della relazione tecnica.
21/07/2026 10:18
Quesito #4
Buongiorno,
se volessi partecipare alla gara di appalto come RTI sia la mandataria che la mandante devono avere la qualifica di "Servizi di assistenza sociale per persone anziane" o è sufficiente che l'abbia solo la mandataria?
Nel caso in cui volessi partecipare facendo AVVALIMENTO la società che presenta la domanda può anche non essere in possesso del requisito "Servizi di assistenza sociale per persone anziane", corretto? L'ausiliata (colei che presenta la domanda) deve avere gli stessi requisiti dell'ausiliaria? Inoltre l'ausiliata, correttamente iscritta alla CCIAA, con adeguata capacità economica come richiesta dalla domanda, può beneficiare dei requisiti che possiede l'ausiliaria in merito alla qualifica di "Servizi di assistenza sociale per persone anziane", esperienza di almeno 3 anni in questo servizio?
In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente
Erica
se volessi partecipare alla gara di appalto come RTI sia la mandataria che la mandante devono avere la qualifica di "Servizi di assistenza sociale per persone anziane" o è sufficiente che l'abbia solo la mandataria?
Nel caso in cui volessi partecipare facendo AVVALIMENTO la società che presenta la domanda può anche non essere in possesso del requisito "Servizi di assistenza sociale per persone anziane", corretto? L'ausiliata (colei che presenta la domanda) deve avere gli stessi requisiti dell'ausiliaria? Inoltre l'ausiliata, correttamente iscritta alla CCIAA, con adeguata capacità economica come richiesta dalla domanda, può beneficiare dei requisiti che possiede l'ausiliaria in merito alla qualifica di "Servizi di assistenza sociale per persone anziane", esperienza di almeno 3 anni in questo servizio?
In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente
Erica
21/07/2026 12:03
Risposta
In un RTI è importante che i requisiti siano posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, quindi la qualifica di "Servizi di assistenza sociale per persone anziane" è sufficiente che l'abbia solo la mandataria.
Se l'ausiliata possiede l'idoneità soggettiva per partecipare alla gara, ma le mancano i tre anni di esperienza specifica nel settore anziani può ricorrere all'avvalimento
Se l'ausiliata possiede l'idoneità soggettiva per partecipare alla gara, ma le mancano i tre anni di esperienza specifica nel settore anziani può ricorrere all'avvalimento
21/07/2026 12:29
Quesito #5
Nel caso in cui l'impresa ausiliata non sia in possesso dell'iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto dell'appalto (ad esempio "Servizi di assistenza sociale per persone anziane") e, conseguentemente, non abbia maturato l'esperienza triennale richiesta nel settore, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento?
Inoltre, nel caso in cui l'impresa ausiliata sia priva di tutti i requisiti di partecipazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) e intenda fare affidamento esclusivamente sui requisiti dell'impresa ausiliaria, tale partecipazione è ammissibile oppure esistono requisiti che devono necessariamente essere posseduti direttamente dall'ausiliata?
Inoltre, nel caso in cui l'impresa ausiliata sia priva di tutti i requisiti di partecipazione (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) e intenda fare affidamento esclusivamente sui requisiti dell'impresa ausiliaria, tale partecipazione è ammissibile oppure esistono requisiti che devono necessariamente essere posseduti direttamente dall'ausiliata?
21/07/2026 15:37
Risposta
No, non è possibile ricorrere all'avvalimento se l'impresa concorrente (ausiliata) non possiede l'iscrizione alla CCIAA per un'attività coerente o pertinente con l'oggetto dell'appalto. L'iscrizione alla Camera di Commercio costituisce un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023). non può mai essere oggetto di avvalimento.
No, una partecipazione di questo tipo non è ammissibile, poiché esistono requisiti che devono necessariamente essere posseduti in proprio dall'impresa concorrente (ausiliata)
La giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno chiarito che l'avvalimento ha una funzione integrativa e non sostitutiva.
L'impresa ausiliata deve necessariamente possedere 1) Requisiti di ordine generale ad es. assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023)
2) Requisiti di idoneità professionale: l'ausiliata deve dimostrare di essere un operatore economico legalmente autorizzato e attivo nel settore di riferimento del mercato
3) L'ausiliata deve possedere un'organizzazione aziendale propria minima, avere uno status di operatore economico
No, una partecipazione di questo tipo non è ammissibile, poiché esistono requisiti che devono necessariamente essere posseduti in proprio dall'impresa concorrente (ausiliata)
La giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno chiarito che l'avvalimento ha una funzione integrativa e non sostitutiva.
L'impresa ausiliata deve necessariamente possedere 1) Requisiti di ordine generale ad es. assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023)
2) Requisiti di idoneità professionale: l'ausiliata deve dimostrare di essere un operatore economico legalmente autorizzato e attivo nel settore di riferimento del mercato
3) L'ausiliata deve possedere un'organizzazione aziendale propria minima, avere uno status di operatore economico
28/07/2026 11:23
Quesito #6
Buongiorno,
1) Si richiede di conoscere la denominazione dell'Operatore Economico attualmente affidatario del servizio. 2) Si richiede di specificare se il servizio di spostamento degli operatori coinvolti nell'appalto viene attualmente effettuato tramite mezzi aziendali messi a disposizione dall'operatore economico oppure mediante l'utilizzo di autovetture private degli operatori stessi, con successivo regime di rimborso chilometrico. 3) Si chiede inoltre di conoscere una stima dei chilometri effettuati annualmente per lo svolgimento del servizio. Grazie
1) Si richiede di conoscere la denominazione dell'Operatore Economico attualmente affidatario del servizio. 2) Si richiede di specificare se il servizio di spostamento degli operatori coinvolti nell'appalto viene attualmente effettuato tramite mezzi aziendali messi a disposizione dall'operatore economico oppure mediante l'utilizzo di autovetture private degli operatori stessi, con successivo regime di rimborso chilometrico. 3) Si chiede inoltre di conoscere una stima dei chilometri effettuati annualmente per lo svolgimento del servizio. Grazie
31/07/2026 13:15
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si comunica che la denominazione dell'operatore economico attualmente affidatario del servizio è desumibile dalla documentazione pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Istituzione Centro Servizi Anziani "Cardinale Corradino Bafile", con Determinazione n. 48 del 23/02/2024, alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.In riscontro al quesito formulato, si precisa che gli operatori utilizzano un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il domicilio degli utenti. Come già chiarito nella risposta al precedente quesito, non è previsto alcun rimborso chilometrico aggiuntivo per gli spostamenti effettuati dall'operatore dalla propria abitazione al domicilio dell'utente.
È invece, attualmente previsto un rimborso chilometrico pari a € 0,30/km esclusivamente per gli spostamenti effettuati con l'utente a bordo, nell'ambito delle attività di accompagnamento finalizzate allo svolgimento di pratiche, commissioni o attività di socializzazione previste dal servizio.
Per quanto riguarda il trasporto di persone con limitata capacità motoria, si precisa che l’attuale operatore economico si è dotato di un apposito mezzo attrezzato destinato al trasporto di specifiche tipologie di utenza. Per tale servizio viene riconosciuto il rimborso del costo del carburante effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di trasporto.
Si precisa tuttavia, che nella procedura di appalto in corso, gli eventuali costi connessi agli spostamenti degli operatori nonché il trasporto degli utenti devono intendersi ricompresi nell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 4 del Capitolato.
3. In riscontro al quesito formulato, si precisa che non è possibile fornire una stima dei chilometri complessivamente percorsi annualmente nello svolgimento del servizio, in quanto tale dato è influenzato da molteplici fattori variabili, tra cui il numero e la dislocazione territoriale degli utenti, le ore di servizio assegnate a ciascun utente e le modalità organizzative che l'operatore economico intenderà adottare per l'esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento all'assegnazione degli operatori sul territorio e all'ottimizzazione degli spostamenti.
È tuttavia possibile fornire una stima dei chilometri percorsi dagli operatori negli spostamenti tra un utente e l'altro, nell'ipotesi di assegnazione di più utenti al medesimo operatore, quantificabile in circa 49.845,6 km annui.
Tale valore ha carattere meramente indicativo e non costituisce un dato vincolante, in quanto potrà variare in funzione dell'effettiva distribuzione territoriale dell'utenza e dell'organizzazione del servizio adottata dall'operatore economico affidatario.
È invece, attualmente previsto un rimborso chilometrico pari a € 0,30/km esclusivamente per gli spostamenti effettuati con l'utente a bordo, nell'ambito delle attività di accompagnamento finalizzate allo svolgimento di pratiche, commissioni o attività di socializzazione previste dal servizio.
Per quanto riguarda il trasporto di persone con limitata capacità motoria, si precisa che l’attuale operatore economico si è dotato di un apposito mezzo attrezzato destinato al trasporto di specifiche tipologie di utenza. Per tale servizio viene riconosciuto il rimborso del costo del carburante effettivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di trasporto.
Si precisa tuttavia, che nella procedura di appalto in corso, gli eventuali costi connessi agli spostamenti degli operatori nonché il trasporto degli utenti devono intendersi ricompresi nell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 4 del Capitolato.
3. In riscontro al quesito formulato, si precisa che non è possibile fornire una stima dei chilometri complessivamente percorsi annualmente nello svolgimento del servizio, in quanto tale dato è influenzato da molteplici fattori variabili, tra cui il numero e la dislocazione territoriale degli utenti, le ore di servizio assegnate a ciascun utente e le modalità organizzative che l'operatore economico intenderà adottare per l'esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento all'assegnazione degli operatori sul territorio e all'ottimizzazione degli spostamenti.
È tuttavia possibile fornire una stima dei chilometri percorsi dagli operatori negli spostamenti tra un utente e l'altro, nell'ipotesi di assegnazione di più utenti al medesimo operatore, quantificabile in circa 49.845,6 km annui.
Tale valore ha carattere meramente indicativo e non costituisce un dato vincolante, in quanto potrà variare in funzione dell'effettiva distribuzione territoriale dell'utenza e dell'organizzazione del servizio adottata dall'operatore economico affidatario.
31/07/2026 15:52
Quesito #7
1) si prega di chiarire se la % di rbasso debba farsi su 22€ o su l'importo 286.753,27; 2) fsi prega di chiarire dove vada inserito il doc di assolvimento /esenzione bollo se nella busta amministrativa solo o anche in quella economica come riporta la pafine 22 del disciplinare o se trattasi di refuso e quindi solo nell'amministrativa.
31/07/2026 19:38
Risposta
Si risponde al successivo visto che il presente chiarimento viene considerato errato dall'Operatore economico
31/07/2026 15:54
Quesito #8
Scusandoci per l'errato invio del chiarimento precedente, si prega di prendere in esame solo i seguenti:
1. Si chiede di confermare se il ribasso percentuale debba essere applicato al costo orario unitario pari a € 22,00 ovvero all'importo complessivo a base di gara pari a € 286.753,27.
2. Si chiede di chiarire se la dichiarazione di assolvimento/esenzione dell'imposta di bollo debba essere inserita esclusivamente nella busta amministrativa oppure anche nella busta economica, come sembrerebbe desumersi da quanto indicato a pagina 22 del disciplinare. In particolare, si chiede di confermare se il riferimento all'inserimento nella busta economica costituisca un mero refuso.
1. Si chiede di confermare se il ribasso percentuale debba essere applicato al costo orario unitario pari a € 22,00 ovvero all'importo complessivo a base di gara pari a € 286.753,27.
2. Si chiede di chiarire se la dichiarazione di assolvimento/esenzione dell'imposta di bollo debba essere inserita esclusivamente nella busta amministrativa oppure anche nella busta economica, come sembrerebbe desumersi da quanto indicato a pagina 22 del disciplinare. In particolare, si chiede di confermare se il riferimento all'inserimento nella busta economica costituisca un mero refuso.
31/07/2026 19:42
Risposta
Al punto 17 del Disciplinare di gara è disposto di inserire il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di € 22,00 esclusa IVA posto a base di gara
La dichiarazione di bollo attualmente va inserita "esclusivamente" nella busta amministrativa.
Si conferma che l'inserimento nella busta economica deve considerarsi un refuso
La dichiarazione di bollo attualmente va inserita "esclusivamente" nella busta amministrativa.
Si conferma che l'inserimento nella busta economica deve considerarsi un refuso
01/08/2026 19:59
Quesito #9
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, recante i requisiti di idoneità professionale, che richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto, nonché al chiarimento reso in risposta al Quesito n. 1, nel quale è stato precisato che il codice ATECO, pur rappresentando l'attività economica esercitata, non costituisce di per sé elemento sufficiente per attestare l'analogia dei servizi rispetto all'oggetto dell'appalto, permanendo la valutazione della Stazione Appaltante sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e documentate dall'operatore economico, si chiede di confermare quanto segue.
Si chiede di confermare che un operatore economico:
iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con attività prevalente di "assistenza sociale non residenziale" (ATECO 88);il cui oggetto sociale ricomprende espressamente, tra le attività esercitabili, servizi socio-assistenziali e riabilitativi a favore di anziani, servizi socio-sanitari domiciliari rivolti ad anziani, nonché ulteriori attività socio-assistenziali e socio-sanitarie coerenti con l'oggetto della presente procedura;
debba ritenersi in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, in quanto iscritto per attività inerenti e pertinenti all'oggetto dell'appalto, indipendentemente dalla mera classificazione del codice ATECO.
con riferimento al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, recante i requisiti di idoneità professionale, che richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto, nonché al chiarimento reso in risposta al Quesito n. 1, nel quale è stato precisato che il codice ATECO, pur rappresentando l'attività economica esercitata, non costituisce di per sé elemento sufficiente per attestare l'analogia dei servizi rispetto all'oggetto dell'appalto, permanendo la valutazione della Stazione Appaltante sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e documentate dall'operatore economico, si chiede di confermare quanto segue.
Si chiede di confermare che un operatore economico:
iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con attività prevalente di "assistenza sociale non residenziale" (ATECO 88);il cui oggetto sociale ricomprende espressamente, tra le attività esercitabili, servizi socio-assistenziali e riabilitativi a favore di anziani, servizi socio-sanitari domiciliari rivolti ad anziani, nonché ulteriori attività socio-assistenziali e socio-sanitarie coerenti con l'oggetto della presente procedura;
debba ritenersi in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara, in quanto iscritto per attività inerenti e pertinenti all'oggetto dell'appalto, indipendentemente dalla mera classificazione del codice ATECO.
05/08/2026 13:04
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si conferma che il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.
Come già precisato nel chiarimento reso in risposta al Quesito n. 1, il codice ATECO, pur rappresentando l'attività economica esercitata, non costituisce di per sé elemento sufficiente né determinante ai fini della verifica della pertinenza dell'attività rispetto all'oggetto dell'appalto.
Pertanto, la circostanza che un operatore economico risulti iscritto con attività prevalente classificata con codice ATECO 88 ("Assistenza sociale non residenziale") non è, di per sé, sufficiente a comprovare il possesso del requisito, né costituisce elemento ostativo qualora dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dall'oggetto sociale risultino attività inerenti ai servizi oggetto della presente procedura.
Resta fermo che la verifica del possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di esame della documentazione amministrativa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, dell'oggetto sociale, delle attività esercitate e di ogni ulteriore elemento utile a comprovare la pertinenza delle attività rispetto all'oggetto dell'appalto.
Come già precisato nel chiarimento reso in risposta al Quesito n. 1, il codice ATECO, pur rappresentando l'attività economica esercitata, non costituisce di per sé elemento sufficiente né determinante ai fini della verifica della pertinenza dell'attività rispetto all'oggetto dell'appalto.
Pertanto, la circostanza che un operatore economico risulti iscritto con attività prevalente classificata con codice ATECO 88 ("Assistenza sociale non residenziale") non è, di per sé, sufficiente a comprovare il possesso del requisito, né costituisce elemento ostativo qualora dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e dall'oggetto sociale risultino attività inerenti ai servizi oggetto della presente procedura.
Resta fermo che la verifica del possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 del Disciplinare sarà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di esame della documentazione amministrativa, sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, dell'oggetto sociale, delle attività esercitate e di ogni ulteriore elemento utile a comprovare la pertinenza delle attività rispetto all'oggetto dell'appalto.
02/08/2026 09:06
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti, al fine di garantire una corretta predisposizione della documentazione di gara e una uniforme interpretazione della lex specialis.
1. All'art. 1.1 del Disciplinare, tra i documenti di gara, alla lettera f) è indicata la "Domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) o mod. 8.2.b (A.0R))". Analogo riferimento è riportato anche in ulteriori disposizioni del Disciplinare. Considerato che, tra la documentazione resa disponibile tramite la PAD, risulta pubblicato esclusivamente il modello 8.2.a (A.0), si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura, debba essere utilizzato il modello 8.2.a – Domanda di partecipazione (Allegato A.0), quale unico modello effettivamente messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
2. L'art. 15 del Disciplinare raccomanda di "non inserire files zippati, ma di caricare a sistema i singoli documenti al fine di rendere possibile la verifica della firma digitale da sistema". Tuttavia, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, la piattaforma non consente di creare ulteriori righe per il caricamento della documentazione, rendendo di fatto impossibile caricare separatamente tutti i documenti prodotti dai singoli operatori economici negli spazi disponibili. Si chiede pertanto di confermare che la suddetta raccomandazione non trovi applicazione nei casi in cui, per oggettivi limiti della piattaforma telematica, risulti impossibile procedere al caricamento dei singoli documenti separatamente e sia pertanto necessario procedere mediante caricamento di file contenenti più documenti.
3. L'art. 15 del Disciplinare prevede che: "La dichiarazione integrativa è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante mod. 8.2.j (A.1)." Considerato che tra la documentazione resa disponibile tramite la PAD non risulta presente un modello denominato "mod. 8.2.j (A.1)", mentre è presente il file denominato "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", si chiede di confermare che il riferimento contenuto nel Disciplinare al mod. 8.2.j (A.1) debba intendersi riferito al predetto file "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1".
4. L'art. 15 del Disciplinare dispone che: "Le dichiarazioni integrative e il DGUE sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: […] nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi in modo conforme al mod. 8.2.g (A.1F)." Considerato che la documentazione pubblicata sulla PAD non reca un modello espressamente denominato "mod. 8.2.g (A.1F)", si chiede di confermare che anche in tale disposizione il riferimento debba intendersi effettuato al file denominato "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", da compilarsi da parte di ciascun componente del costituendo RTI.
5. Con riferimento all'art. 15.5 – "Schema del Patto di Integrità", si chiede di confermare che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, possa essere prodotto un unico Patto di Integrità, recante i dati di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento e sottoscritto da ciascuno di essi secondo le modalità previste dal Disciplinare.
6. L'art. 16, comma 1, del Disciplinare dispone che la Busta B – Offerta tecnica contenga: "La domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) o mod. 8.2.b (A.0R) e relativi moduli)." Si chiede di specificare quali documenti debbano intendersi ricompresi nell’espressione "relativi moduli".
7. L'art. 16 del Disciplinare, al punto 5, prevede l'inserimento nella Busta B della: "DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 che illustri le modalità con le quali il concorrente intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del Codice." Considerato che l'art. 9.3 del Disciplinare disciplina il contenuto della medesima dichiarazione, si chiede di confermare che il documento richiesto nella Busta B coincida con la dichiarazione predisposta ai sensi del citato art. 9.3 e che, pertanto, la medesima dichiarazione debba essere inserita sia nella Busta A – Documentazione amministrativa sia nella Busta B – Offerta tecnica, come previsto dalle rispettive disposizioni del Disciplinare.
Certi di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione i seguenti quesiti, al fine di garantire una corretta predisposizione della documentazione di gara e una uniforme interpretazione della lex specialis.
1. All'art. 1.1 del Disciplinare, tra i documenti di gara, alla lettera f) è indicata la "Domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) o mod. 8.2.b (A.0R))". Analogo riferimento è riportato anche in ulteriori disposizioni del Disciplinare. Considerato che, tra la documentazione resa disponibile tramite la PAD, risulta pubblicato esclusivamente il modello 8.2.a (A.0), si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura, debba essere utilizzato il modello 8.2.a – Domanda di partecipazione (Allegato A.0), quale unico modello effettivamente messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
2. L'art. 15 del Disciplinare raccomanda di "non inserire files zippati, ma di caricare a sistema i singoli documenti al fine di rendere possibile la verifica della firma digitale da sistema". Tuttavia, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, la piattaforma non consente di creare ulteriori righe per il caricamento della documentazione, rendendo di fatto impossibile caricare separatamente tutti i documenti prodotti dai singoli operatori economici negli spazi disponibili. Si chiede pertanto di confermare che la suddetta raccomandazione non trovi applicazione nei casi in cui, per oggettivi limiti della piattaforma telematica, risulti impossibile procedere al caricamento dei singoli documenti separatamente e sia pertanto necessario procedere mediante caricamento di file contenenti più documenti.
3. L'art. 15 del Disciplinare prevede che: "La dichiarazione integrativa è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante mod. 8.2.j (A.1)." Considerato che tra la documentazione resa disponibile tramite la PAD non risulta presente un modello denominato "mod. 8.2.j (A.1)", mentre è presente il file denominato "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", si chiede di confermare che il riferimento contenuto nel Disciplinare al mod. 8.2.j (A.1) debba intendersi riferito al predetto file "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1".
4. L'art. 15 del Disciplinare dispone che: "Le dichiarazioni integrative e il DGUE sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati: […] nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi in modo conforme al mod. 8.2.g (A.1F)." Considerato che la documentazione pubblicata sulla PAD non reca un modello espressamente denominato "mod. 8.2.g (A.1F)", si chiede di confermare che anche in tale disposizione il riferimento debba intendersi effettuato al file denominato "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", da compilarsi da parte di ciascun componente del costituendo RTI.
5. Con riferimento all'art. 15.5 – "Schema del Patto di Integrità", si chiede di confermare che, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, possa essere prodotto un unico Patto di Integrità, recante i dati di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento e sottoscritto da ciascuno di essi secondo le modalità previste dal Disciplinare.
6. L'art. 16, comma 1, del Disciplinare dispone che la Busta B – Offerta tecnica contenga: "La domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) o mod. 8.2.b (A.0R) e relativi moduli)." Si chiede di specificare quali documenti debbano intendersi ricompresi nell’espressione "relativi moduli".
7. L'art. 16 del Disciplinare, al punto 5, prevede l'inserimento nella Busta B della: "DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 che illustri le modalità con le quali il concorrente intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 del Codice." Considerato che l'art. 9.3 del Disciplinare disciplina il contenuto della medesima dichiarazione, si chiede di confermare che il documento richiesto nella Busta B coincida con la dichiarazione predisposta ai sensi del citato art. 9.3 e che, pertanto, la medesima dichiarazione debba essere inserita sia nella Busta A – Documentazione amministrativa sia nella Busta B – Offerta tecnica, come previsto dalle rispettive disposizioni del Disciplinare.
Certi di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
05/08/2026 07:01
Risposta
1. va presentato esclusivamente il modello 8.2.a – Domanda di partecipazione (Allegato A.0),
2.Si possono utilizzare file zippati in caso di raggruppamento
3. La dichiarazione integrativa va riferita file "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1" ossia quello pubblicato in piattaforma
4.Il mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", da compilarsi da parte di ciascun componente del costituendo RTI.
5.in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, il Patto di Integrità deve essere prodotto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento
6.La domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) contiene al proprio interno vari moduli che vanno riempiti se ad esempio si partecipa in raggruppamento o in consorzio o in avvalimento
7. La dichiarazione ai sensi dell'art.102 va resa chiaramente rispettando quanto disposto nel medesimo articolo del Codice dei contratti
La dichiarazione va inserita solo nella busta tecnica
2.Si possono utilizzare file zippati in caso di raggruppamento
3. La dichiarazione integrativa va riferita file "mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1" ossia quello pubblicato in piattaforma
4.Il mod.8.2.g.dichiarazione integrativa.s.a1", da compilarsi da parte di ciascun componente del costituendo RTI.
5.in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, il Patto di Integrità deve essere prodotto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento
6.La domanda di partecipazione (mod. 8.2.a (A.0) contiene al proprio interno vari moduli che vanno riempiti se ad esempio si partecipa in raggruppamento o in consorzio o in avvalimento
7. La dichiarazione ai sensi dell'art.102 va resa chiaramente rispettando quanto disposto nel medesimo articolo del Codice dei contratti
La dichiarazione va inserita solo nella busta tecnica