Scaduto
Gara #949
Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 4, 71 e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per l’affidamento lavori di ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola nel Comune dell’Aquila.Informazioni appalto
24/09/2026
Aperta
Lavori
€ 3.767.111,05
ROMAGNOLI ANNA
Categorie merceologiche
452142 - Lavori di costruzione di edifici scolastici
Lotti
1
BD10AB1A10
C13H18000210001
Qualità prezzo
Procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 4, 71 e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 per l’affidamento lavori di ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola nel Comune dell’Aquila.
Esecuzione dei lavori di ricostruzione della scuola d'infanzia e primaria di Pianola nel Comune dell’Aquila.
€ 3.564.122,00
€ 786.589,22
€ 202.989,05
Scadenze
20/10/2026 23:00
28/10/2026 12:00
02/11/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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3.05 MB | |
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det-4690-del-23.09.2026.pdf SHA-256: 35749e733c7e94261b43e4c6b93cbde80f13bf899a3276fd06d164daf0c76181 23/09/2026 11:16 |
2.51 MB | |
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737.93 kB | |
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disciplinare-di-gara-signed-signed-signed-1.pdf SHA-256: 7ab4a8fc6136f76d87d2967f071e1f42c6398df9c0c21a8d886cdfcfe6f57bb6 24/09/2026 10:30 |
1.20 MB | |
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327.08 MB | |
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93.77 kB |
Chiarimenti
01/10/2026 12:27
Quesito #1
Buongiorno,
con riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti per il possesso della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS, si chiede cortesemente di conoscere le argomentazioni e le motivazioni in base alle quali codesta Stazione Appaltante ha ritenuto di attribuire:
3 punti agli operatori economici in possesso della registrazione EMAS;
2 punti agli operatori economici in possesso della certificazione ISO 14001;
5 punti agli operatori economici in possesso di entrambe.
Pur riconoscendo le peculiarità proprie della registrazione EMAS, si osserva che la norma ISO 14001 costituisce il nucleo sostanziale e procedurale del sistema EMAS, il quale, in linea generale, ne integra i requisiti attraverso ulteriori adempimenti, tra cui il rafforzamento delle verifiche da parte di soggetti esterni e la pubblicazione di una dichiarazione ambientale.
Sotto tale profilo, sembrerebbe opportuno valutare se la differenziazione dei punteggi prevista dalla lex specialis sia adeguatamente proporzionata alle effettive differenze tra i due sistemi di gestione ambientale e se sia coerente con il principio del favor partecipationis, evitando possibili limitazioni alla più ampia partecipazione degli operatori economici.
A tal proposito, si richiamano, tra le altre, le pronunce del TAR Veneto n. 1170/2020 e del TAR Lazio del 2016, dalle quali emerge che la registrazione EMAS non avrebbe carattere assorbente o esclusivo rispetto agli altri sistemi di gestione ambientale e che la Stazione Appaltante dovrebbe valutare l’equivalenza sostanziale tra EMAS e ISO 14001, al fine di non restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
Si richiama, inoltre, la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 31, che ha espresso rilievi in merito alla richiesta del possesso congiunto, anziché alternativo, delle due certificazioni.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di poter comprendere le ragioni — anche in relazione alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell’appalto — che hanno condotto a prevedere una differenziazione dei punteggi così significativa tra il possesso della sola certificazione ISO 14001 e quello della registrazione EMAS, nonché a riconoscere un punteggio aggiuntivo per il possesso congiunto di entrambe.
Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti.
con riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi previsti per il possesso della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS, si chiede cortesemente di conoscere le argomentazioni e le motivazioni in base alle quali codesta Stazione Appaltante ha ritenuto di attribuire:
3 punti agli operatori economici in possesso della registrazione EMAS;
2 punti agli operatori economici in possesso della certificazione ISO 14001;
5 punti agli operatori economici in possesso di entrambe.
Pur riconoscendo le peculiarità proprie della registrazione EMAS, si osserva che la norma ISO 14001 costituisce il nucleo sostanziale e procedurale del sistema EMAS, il quale, in linea generale, ne integra i requisiti attraverso ulteriori adempimenti, tra cui il rafforzamento delle verifiche da parte di soggetti esterni e la pubblicazione di una dichiarazione ambientale.
Sotto tale profilo, sembrerebbe opportuno valutare se la differenziazione dei punteggi prevista dalla lex specialis sia adeguatamente proporzionata alle effettive differenze tra i due sistemi di gestione ambientale e se sia coerente con il principio del favor partecipationis, evitando possibili limitazioni alla più ampia partecipazione degli operatori economici.
A tal proposito, si richiamano, tra le altre, le pronunce del TAR Veneto n. 1170/2020 e del TAR Lazio del 2016, dalle quali emerge che la registrazione EMAS non avrebbe carattere assorbente o esclusivo rispetto agli altri sistemi di gestione ambientale e che la Stazione Appaltante dovrebbe valutare l’equivalenza sostanziale tra EMAS e ISO 14001, al fine di non restringere ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
Si richiama, inoltre, la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 31, che ha espresso rilievi in merito alla richiesta del possesso congiunto, anziché alternativo, delle due certificazioni.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di poter comprendere le ragioni — anche in relazione alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell’appalto — che hanno condotto a prevedere una differenziazione dei punteggi così significativa tra il possesso della sola certificazione ISO 14001 e quello della registrazione EMAS, nonché a riconoscere un punteggio aggiuntivo per il possesso congiunto di entrambe.
Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti.
06/10/2026 13:12
Risposta
Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la diversa attribuzione dei punteggi è stata prevista in considerazione del maggiore livello di impegno e trasparenza ambientale connesso alla registrazione EMAS che, pur comprendendo i requisiti della ISO 14001, prevede ulteriori elementi, tra cui la verifica della conformità normativa e la pubblicazione della dichiarazione ambientale. Tali caratteristiche giustificano l’attribuzione di un punteggio differenziato.
Il punteggio aggiuntivo previsto in caso di possesso congiunto delle due certificazioni non costituisce requisito di partecipazione, ma esclusivamente criterio premiale dell’offerta tecnica e, pertanto, non limita l’accesso alla procedura.
Si conferma pertanto la previsione della lex specialis.
Il punteggio aggiuntivo previsto in caso di possesso congiunto delle due certificazioni non costituisce requisito di partecipazione, ma esclusivamente criterio premiale dell’offerta tecnica e, pertanto, non limita l’accesso alla procedura.
Si conferma pertanto la previsione della lex specialis.
01/10/2026 15:43
Quesito #2
Si chiede un chiarimento sulle modalità di partecipazione e qualificazione di un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, alla luce degli artt. 67 e 104 del medesimo Codice.
lo scrivente consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023) possiede, nella stessa attestazione SOA, due qualificazioni per la stessa categoria:
la classifica della colonna "Class.", ottenuta con il cumulo dei requisiti delle consorziate;la classifica della colonna "Class. in proprio".
Si chiede se è ammesso la presente forma MISTA esecutiva, ai sensi degli artt. 67 e 104 del D.Lgs. 36/2023, che il consorzio:
esegua direttamente con la propria struttura d'impresa (senza deisgnare soci) una quota della categoria con la classifica della colonna "Class.";designi una consorziata per la quota restante della stessa categoria e la qualifichi mediante avvalimento tra consorzio e consorziato utilizzando la propria classifica "in proprio".
Le due qualifiche SOA nell'attestato del Consorzio sarebbero distinte e non sovrapposte.
lo scrivente consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023) possiede, nella stessa attestazione SOA, due qualificazioni per la stessa categoria:
la classifica della colonna "Class.", ottenuta con il cumulo dei requisiti delle consorziate;la classifica della colonna "Class. in proprio".
Si chiede se è ammesso la presente forma MISTA esecutiva, ai sensi degli artt. 67 e 104 del D.Lgs. 36/2023, che il consorzio:
esegua direttamente con la propria struttura d'impresa (senza deisgnare soci) una quota della categoria con la classifica della colonna "Class.";designi una consorziata per la quota restante della stessa categoria e la qualifichi mediante avvalimento tra consorzio e consorziato utilizzando la propria classifica "in proprio".
Le due qualifiche SOA nell'attestato del Consorzio sarebbero distinte e non sovrapposte.
06/10/2026 13:33
Risposta
Si è ammessa, purché sia confermato che si rispetti l'art. 67 comma 7 del D.lgs 36/2023.
05/10/2026 15:28
Quesito #3
Si chiede di confermare se trattasi di appalto a corpo.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
06/10/2026 15:39
Risposta
Si conferma, come disposto all'art. 4.2 del Disciplinare di gara
08/10/2026 09:07
Quesito #4
Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:
Quesiti da valutare :
Allegati. I criteri A-D chiedono schede tecniche, calcoli, studio cromatico, render e abachi, ma il limite è 20 cartelle più 4 tavole. Le schede, certificazioni e calcoli sono allegati fuori conteggio?
Soglia di anomalia. L'art. 22 indica tecnica > 60 ed economica > 20, valori incoerenti con l'80% dei massimi (64 e 16). È un refuso ?
INOLTRE
in merito alla categoria OG 11 Classifica III essendo in possesso di SOA per la classifica OG 11 Classifca II è possible dichiarare il subappalto per la quota mancante ad impresa attestata con SOA in classiffica II ,oppure è necessario dichiarare il subappalto al 100% ad impresa con attestazione SOA categoria III?
Grazie
Cordiali Saluti
Quesiti da valutare :
Allegati. I criteri A-D chiedono schede tecniche, calcoli, studio cromatico, render e abachi, ma il limite è 20 cartelle più 4 tavole. Le schede, certificazioni e calcoli sono allegati fuori conteggio?
Soglia di anomalia. L'art. 22 indica tecnica > 60 ed economica > 20, valori incoerenti con l'80% dei massimi (64 e 16). È un refuso ?
INOLTRE
in merito alla categoria OG 11 Classifica III essendo in possesso di SOA per la classifica OG 11 Classifca II è possible dichiarare il subappalto per la quota mancante ad impresa attestata con SOA in classiffica II ,oppure è necessario dichiarare il subappalto al 100% ad impresa con attestazione SOA categoria III?
Grazie
Cordiali Saluti
16/10/2026 11:17
Risposta
Risposta Allegarti: Si conferma che le schede, certificazioni e calcoli sono allegati fuori conteggio.
Risposta Soglia di anomalia: Si trattasi di refuso e comunque si ribadisce che l’offerta sarà anomala qualora, contemporaneamente, il punteggio dell’offerta tecnica sarà superiore a 64 e quello dell’offerta economico sia superiore a 16.
Risposata SOA: Si conferma, purché in sede di offerta nel DGUE venga dichiarata la quota precisa da subappaltare.
Risposta Soglia di anomalia: Si trattasi di refuso e comunque si ribadisce che l’offerta sarà anomala qualora, contemporaneamente, il punteggio dell’offerta tecnica sarà superiore a 64 e quello dell’offerta economico sia superiore a 16.
Risposata SOA: Si conferma, purché in sede di offerta nel DGUE venga dichiarata la quota precisa da subappaltare.
12/10/2026 09:23
Quesito #5
Oggetto: Richiesta di chiarimento – Busta B – Offerta tecnica – Numero di relazioni e limiti dimensionali per i criteri A, B, C e D
Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare di gara relative al contenuto della Busta B – Offerta tecnica, nella parte in cui è previsto che, per i criteri di valutazione A, B, C e D, il concorrente debba redigere «una relazione descrittiva, articolata per sezioni che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati in tabella, costituita da max 20 (venti) cartelle e 4 tavole grafiche in formato max A3», si chiede di precisare a quale ambito debbano essere riferiti i suddetti limiti dimensionali.
In particolare, si chiede di confermare se la prescrizione debba essere interpretata nel senso che:
a) il concorrente debba predisporre un'unica relazione tecnica, articolata in quattro sezioni corrispondenti ai criteri A, B, C e D, con un limite complessivo, riferito all'intera relazione, di 20 facciate A4 e 4 tavole grafiche A3;
oppure
b) il concorrente possa predisporre quattro relazioni tecniche distinte, una per ciascuno dei criteri A, B, C e D, con un limite di 20 facciate A4 e 4 tavole grafiche A3 per ciascun criterio, per un totale massimo di 80 facciate A4 e 16 tavole A3.
Si richiede pertanto di chiarire espressamente se il limite dimensionale indicato nel Disciplinare debba intendersi complessivo per i quattro criteri oppure riferito singolarmente a ciascun criterio di valutazione, al fine di garantire la corretta predisposizione dell'offerta tecnica.
Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare di gara relative al contenuto della Busta B – Offerta tecnica, nella parte in cui è previsto che, per i criteri di valutazione A, B, C e D, il concorrente debba redigere «una relazione descrittiva, articolata per sezioni che seguano la stessa sequenza dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati in tabella, costituita da max 20 (venti) cartelle e 4 tavole grafiche in formato max A3», si chiede di precisare a quale ambito debbano essere riferiti i suddetti limiti dimensionali.
In particolare, si chiede di confermare se la prescrizione debba essere interpretata nel senso che:
a) il concorrente debba predisporre un'unica relazione tecnica, articolata in quattro sezioni corrispondenti ai criteri A, B, C e D, con un limite complessivo, riferito all'intera relazione, di 20 facciate A4 e 4 tavole grafiche A3;
oppure
b) il concorrente possa predisporre quattro relazioni tecniche distinte, una per ciascuno dei criteri A, B, C e D, con un limite di 20 facciate A4 e 4 tavole grafiche A3 per ciascun criterio, per un totale massimo di 80 facciate A4 e 16 tavole A3.
Si richiede pertanto di chiarire espressamente se il limite dimensionale indicato nel Disciplinare debba intendersi complessivo per i quattro criteri oppure riferito singolarmente a ciascun criterio di valutazione, al fine di garantire la corretta predisposizione dell'offerta tecnica.
16/10/2026 11:18
Risposta
Si chiarisce che, per i criteri A, B, C e D, deve essere predisposta un’unica relazione tecnica, articolata in sezioni corrispondenti ai singoli criteri di valutazione.
Il limite è complessivamente pari a 20 cartelle A4 per la relazione tecnica e 4 tavole grafiche in formato massimo A3, riferiti all’insieme dei criteri A, B, C e D, e non a ciascun criterio singolarmente.
Le schede tecniche, dichiarazioni di prestazione (DoP), certificazioni, rapporti di prova, relazioni di calcolo, verifiche e altra documentazione tecnica avente esclusivamente funzione di supporto e comprova delle soluzioni proposte possono essere allegate separatamente e non concorrono al limite delle 20 cartelle A4 né a quello delle 4 tavole A3.
Restano invece ricompresi nel limite delle 4 tavole A3 gli elaborati grafici, render, abachi, rappresentazioni dello studio cromatico e, in generale, gli elaborati destinati a illustrare graficamente le soluzioni migliorative.
La documentazione tecnica allegata dovrà avere esclusivamente funzione dimostrativa e di comprova e non potrà essere utilizzata per introdurre ulteriori sviluppi descrittivi o grafici dell’offerta.
Il limite è complessivamente pari a 20 cartelle A4 per la relazione tecnica e 4 tavole grafiche in formato massimo A3, riferiti all’insieme dei criteri A, B, C e D, e non a ciascun criterio singolarmente.
Le schede tecniche, dichiarazioni di prestazione (DoP), certificazioni, rapporti di prova, relazioni di calcolo, verifiche e altra documentazione tecnica avente esclusivamente funzione di supporto e comprova delle soluzioni proposte possono essere allegate separatamente e non concorrono al limite delle 20 cartelle A4 né a quello delle 4 tavole A3.
Restano invece ricompresi nel limite delle 4 tavole A3 gli elaborati grafici, render, abachi, rappresentazioni dello studio cromatico e, in generale, gli elaborati destinati a illustrare graficamente le soluzioni migliorative.
La documentazione tecnica allegata dovrà avere esclusivamente funzione dimostrativa e di comprova e non potrà essere utilizzata per introdurre ulteriori sviluppi descrittivi o grafici dell’offerta.
12/10/2026 09:24
Quesito #6
Buongiorno,
con riferimento al criterio A – Sistemazioni esterne, si chiede di chiarire quale sia il limite di ammissibilità delle proposte migliorative relative alle opere e alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo.
In particolare, si chiede se le soluzioni indicate nella Relazione tecnica generale come non considerate per esigenze economiche debbano intendersi tassativamente escluse da qualsiasi proposta migliorativa oppure se sia consentito intervenire sulle opere comunque previste, migliorandone caratteristiche e prestazioni, nel rispetto della configurazione progettuale e delle destinazioni d'uso.
Si ringrazia per il chiarimento.
con riferimento al criterio A – Sistemazioni esterne, si chiede di chiarire quale sia il limite di ammissibilità delle proposte migliorative relative alle opere e alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo.
In particolare, si chiede se le soluzioni indicate nella Relazione tecnica generale come non considerate per esigenze economiche debbano intendersi tassativamente escluse da qualsiasi proposta migliorativa oppure se sia consentito intervenire sulle opere comunque previste, migliorandone caratteristiche e prestazioni, nel rispetto della configurazione progettuale e delle destinazioni d'uso.
Si ringrazia per il chiarimento.
19/10/2026 11:45
Risposta
Si chiarisce che le proposte migliorative relative al criterio A devono riguardare esclusivamente opere, lavorazioni, materiali e componenti già previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara.
Non sono pertanto ammissibili proposte che reintroducano opere o lavorazioni espressamente escluse dal progetto per esigenze economiche.
È invece consentito migliorare caratteristiche, materiali, finiture e prestazioni delle opere effettivamente previste, nel rispetto della configurazione progettuale, delle destinazioni d’uso e delle autorizzazioni acquisite.
Non sono pertanto ammissibili proposte che reintroducano opere o lavorazioni espressamente escluse dal progetto per esigenze economiche.
È invece consentito migliorare caratteristiche, materiali, finiture e prestazioni delle opere effettivamente previste, nel rispetto della configurazione progettuale, delle destinazioni d’uso e delle autorizzazioni acquisite.
13/10/2026 11:05
Quesito #7
Buongiorno,
Si richiede un chiarimento in caso di avvalimento premiale:
Premesso che il contratto va inserito nella Busta Tecnica, la documentazione amministrativa richiesta per l'ausiliaria (DGUE, Allegato 4, Allegato 5, dichiarazione di avvalimento) va inserita nella Busta amministrativa nonostante nell'allegato 4 deve essere indicato l'oggetto dell'avvalimento, oppure può essere inserito tutto nella Busta Tecnica?
Inoltre, l'ausiliaria deve essere indicata nella schermata di partecipazione sul portale?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
Si richiede un chiarimento in caso di avvalimento premiale:
Premesso che il contratto va inserito nella Busta Tecnica, la documentazione amministrativa richiesta per l'ausiliaria (DGUE, Allegato 4, Allegato 5, dichiarazione di avvalimento) va inserita nella Busta amministrativa nonostante nell'allegato 4 deve essere indicato l'oggetto dell'avvalimento, oppure può essere inserito tutto nella Busta Tecnica?
Inoltre, l'ausiliaria deve essere indicata nella schermata di partecipazione sul portale?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti
19/10/2026 11:46
Risposta
Si conferma che l’allegato A.4 e tutte le dichiarazioni relative dovranno essere inserite nella busta A- documentazione amministrativa mentre si conferma che trattandosi di avvalimento premiale il solo contratto dovrà essere inserito nella busta B-offerta tecnica
13/10/2026 12:31
Quesito #8
Buongiorno, si richiede chiarimento in merito alla documentazione riguardante "B-Offerta tecnica" e alla quantità e modalità di documenti da presentare. Infatti a pag. 40 del disciplinare viene specificato che per i Criteri A-B-C-D è richiesta un relazione composta da max 20 pagine a4 e 4 tavole grafiche max formato A3, in cui dovranno essere trattati tutti e 4 i criteri insieme divisi per paragrafi, e alla pagina successiva si chiarisce che dal conteggio delle pagine sono esclusi solamente indici, sommari e copertine.
Invece facendo riferimento alla tab.3 pag.34 per ciascuno dei criteri A-B-C-D è indicato che oltre alla relazione tecnica descrittiva, dovranno essere allegati anche ulteriori documenti, quali schede tecniche, certificazioni, elaborati grafici, eventuali calcoli e verifiche prestazionali, studio cromatico, etc...
Si richiede quindi di chiarire se il limite delle 20 pagine fa riferimento solo alla relazione unica per tutti i criteri escludendo dal conteggio tutti gli allegati richiesti, o se il limite di 20 pagine è da intendersi per ogni singolo criterio comprendendo relazione e allegati specifici.
Invece facendo riferimento alla tab.3 pag.34 per ciascuno dei criteri A-B-C-D è indicato che oltre alla relazione tecnica descrittiva, dovranno essere allegati anche ulteriori documenti, quali schede tecniche, certificazioni, elaborati grafici, eventuali calcoli e verifiche prestazionali, studio cromatico, etc...
Si richiede quindi di chiarire se il limite delle 20 pagine fa riferimento solo alla relazione unica per tutti i criteri escludendo dal conteggio tutti gli allegati richiesti, o se il limite di 20 pagine è da intendersi per ogni singolo criterio comprendendo relazione e allegati specifici.
19/10/2026 11:47
Risposta
Vedi risposta quesito n. 5
13/10/2026 12:49
Quesito #9
Spett.le Comune dell'Aquila
Buongiorno con la presente si richiede il seguente chiarimento, qui di seguito allegato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Distinti Saluti
Antelli Costruzioni Edilizia e Restauri srl
Buongiorno con la presente si richiede il seguente chiarimento, qui di seguito allegato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Distinti Saluti
Antelli Costruzioni Edilizia e Restauri srl
19/10/2026 11:47
Risposta
Vedi risposta quesito n. 5
15/10/2026 09:31
Quesito #10
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla documentazione di gara e, nello specifico, al Criterio D relativo al Comfort acustico, si richiede di precisare se gli allegati previsti da tale criterio siano da intendersi ricompresi all'interno del limite massimo di 20 facciate A4 stabilito per la relazione tecnica, oppure se debbano considerarsi elaborati a parte ed esterni a tale conteggio. Qualora tali allegati fossero da ritenersi distinti dalla relazione principale, si chiede inoltre di indicare se le corrette modalità di trasmissione prevedano il loro caricamento nello slot riservato alla "Ulteriore documentazione" all'interno del portale telematico.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla documentazione di gara e, nello specifico, al Criterio D relativo al Comfort acustico, si richiede di precisare se gli allegati previsti da tale criterio siano da intendersi ricompresi all'interno del limite massimo di 20 facciate A4 stabilito per la relazione tecnica, oppure se debbano considerarsi elaborati a parte ed esterni a tale conteggio. Qualora tali allegati fossero da ritenersi distinti dalla relazione principale, si chiede inoltre di indicare se le corrette modalità di trasmissione prevedano il loro caricamento nello slot riservato alla "Ulteriore documentazione" all'interno del portale telematico.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
19/10/2026 11:48
Risposta
Si chiarisce che, con riferimento al Criterio D – Comfort acustico, le schede tecniche, certificazioni, rapporti di prova, calcoli, verifiche, simulazioni e altra documentazione avente esclusivamente funzione di supporto e comprova delle soluzioni proposte non concorrono al limite massimo delle 20 facciate A4 previsto per la relazione tecnica.
Restano invece ricompresi nel limite delle 4 tavole grafiche A3 gli elaborati grafici, render, abachi cromatici e, in generale, le rappresentazioni grafiche delle soluzioni migliorative.
La documentazione tecnica di supporto potrà essere raccolta in un unico file compresso (.zip), avendo cura di organizzare e denominare chiaramente i singoli documenti e di richiamarli nella relazione tecnica.
Restano invece ricompresi nel limite delle 4 tavole grafiche A3 gli elaborati grafici, render, abachi cromatici e, in generale, le rappresentazioni grafiche delle soluzioni migliorative.
La documentazione tecnica di supporto potrà essere raccolta in un unico file compresso (.zip), avendo cura di organizzare e denominare chiaramente i singoli documenti e di richiamarli nella relazione tecnica.
15/10/2026 17:43
Quesito #11
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito al requisito dell’iscrizione nella White List presso la Prefettura territorialmente competente previsto dal Disciplinare di gara. In particolare, si chiede di precisare se tale requisito debba essere posseduto direttamente dall’operatore economico concorrente ovvero se, con riferimento alle attività rientranti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, sia sufficiente che l’iscrizione alla White List sia posseduta dal subappaltatore al quale le relative lavorazioni saranno eventualmente affidate.
Si rappresenta, inoltre, che Lucania Energia S.p.A. risulta iscritta nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016.
Sul punto, considerato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla funzione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose assolta dai due istituti e alla sostanziale equivalenza delle relative verifiche antimafia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, n. 15902/2023; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4308/2024), si chiede altresì di confermare se l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori possa ritenersi idonea a soddisfare il requisito previsto dal Disciplinare relativo all’iscrizione nella White List.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.
Cordiali saluti
Lucania Energia S.p.A.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede un chiarimento in merito al requisito dell’iscrizione nella White List presso la Prefettura territorialmente competente previsto dal Disciplinare di gara. In particolare, si chiede di precisare se tale requisito debba essere posseduto direttamente dall’operatore economico concorrente ovvero se, con riferimento alle attività rientranti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, sia sufficiente che l’iscrizione alla White List sia posseduta dal subappaltatore al quale le relative lavorazioni saranno eventualmente affidate.
Si rappresenta, inoltre, che Lucania Energia S.p.A. risulta iscritta nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016.
Sul punto, considerato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla funzione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose assolta dai due istituti e alla sostanziale equivalenza delle relative verifiche antimafia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, n. 15902/2023; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4308/2024), si chiede altresì di confermare se l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori possa ritenersi idonea a soddisfare il requisito previsto dal Disciplinare relativo all’iscrizione nella White List.
Si ringrazia anticipatamente per il chiarimento.
Cordiali saluti
Lucania Energia S.p.A.
19/10/2026 11:52
Risposta
Si conferma che deve essere posseduto dal Concorrente e dal subappaltatore. Si specifica altresì che comunque è sufficiente per entrambe il possesso nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016.
16/10/2026 10:49
Quesito #12
Buongiorno,
In merito alla BUSTA B - OFFERTA TECNICA, come descritta all'articolo 17 del disciplinare, con riferimento alla relazione tecnica di max 20 (venti) cartelle A4 e 4 tavole grafiche in formato max A3 sui criteri “A”, “B”, “C” e “D”, si chiede di chiarire se le eventuali schede tecniche e certificazioni dei materiali e dei prodotti proposti come miglioria possono essere allegate in un fascicolo distinto e separato oppure se debbano rientrare all'interno delle max 20 (venti) cartelle A4 e 4 tavole grafiche in formato max A3.
In merito alla BUSTA B - OFFERTA TECNICA, come descritta all'articolo 17 del disciplinare, con riferimento alla relazione tecnica di max 20 (venti) cartelle A4 e 4 tavole grafiche in formato max A3 sui criteri “A”, “B”, “C” e “D”, si chiede di chiarire se le eventuali schede tecniche e certificazioni dei materiali e dei prodotti proposti come miglioria possono essere allegate in un fascicolo distinto e separato oppure se debbano rientrare all'interno delle max 20 (venti) cartelle A4 e 4 tavole grafiche in formato max A3.
19/10/2026 13:05
Risposta
Vedi risposta quesito n. 5
19/10/2026 11:29
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al subcriterio F1 e alle disposizioni di cui all’art. 19.5 del Disciplinare, si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio sia sufficiente il possesso delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS in capo al Consorzio concorrente, senza necessità che le stesse siano possedute anche dalle consorziate esecutrici.
Tale interpretazione appare coerente con quanto espressamente previsto dal medesimo art. 19.5 per il criterio E – “Parità di genere”, nonché con la natura giuridica del Consorzio Stabile quale autonomo operatore economico.
Si ringrazia per il cortese riscontro.
Cordiali saluti.
con riferimento al subcriterio F1 e alle disposizioni di cui all’art. 19.5 del Disciplinare, si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio sia sufficiente il possesso delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS in capo al Consorzio concorrente, senza necessità che le stesse siano possedute anche dalle consorziate esecutrici.
Tale interpretazione appare coerente con quanto espressamente previsto dal medesimo art. 19.5 per il criterio E – “Parità di genere”, nonché con la natura giuridica del Consorzio Stabile quale autonomo operatore economico.
Si ringrazia per il cortese riscontro.
Cordiali saluti.
19/10/2026 13:08
Risposta
Si conferma il possesso delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS in capo al Consorzio concorrente.
19/10/2026 13:15
Quesito #14
E' possibile partecipare come operatore singolo in possesso di SOA OG1 Classe V e subappaltare l'intera categoria OG 11, in caso di agiudicazine, ad impresa qualificata come richiesto dal disciplinare di gara?
22/10/2026 11:19
Risposta
Si conferma
19/10/2026 16:31
Quesito #15
Spett.le,
siamo a chiedere, nell'eventualità in cui si applichi un diverso CCNL rispetto a quello indicato dal disciplinare, in quale busta vada caricata la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Grazie
siamo a chiedere, nell'eventualità in cui si applichi un diverso CCNL rispetto a quello indicato dal disciplinare, in quale busta vada caricata la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Grazie
22/10/2026 11:22
Risposta
Si dovrà specificare nell'allegato A.1 L il contratto collettivo applicato e l'eventuale dichiarazione di equivalenza potrà essere prodotta nella "busta A-documentazione amministrativa" nello slot Ulteriore documentazione"
19/10/2026 17:20
Quesito #16
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al punto 2.3 del disciplinare di gara e all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile con due consorziate esecutrici, rispettivamente incaricate delle lavorazioni OG1 e OG11, ciascuna possa applicare il CCNL coerente con la propria attività e con le lavorazioni effettivamente eseguite.
In particolare, si chiede di confermare che la consorziata incaricata esclusivamente delle lavorazioni impiantistiche OG11 possa applicare il CCNL Metalmeccanici PMI Confapi (CNEL C018), in quanto pertinente alle specifiche attività svolte, senza necessità di produrre la dichiarazione e la documentazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL Edilizia F012, individuato per le lavorazioni edili OG1.
con riferimento al punto 2.3 del disciplinare di gara e all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile con due consorziate esecutrici, rispettivamente incaricate delle lavorazioni OG1 e OG11, ciascuna possa applicare il CCNL coerente con la propria attività e con le lavorazioni effettivamente eseguite.
In particolare, si chiede di confermare che la consorziata incaricata esclusivamente delle lavorazioni impiantistiche OG11 possa applicare il CCNL Metalmeccanici PMI Confapi (CNEL C018), in quanto pertinente alle specifiche attività svolte, senza necessità di produrre la dichiarazione e la documentazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL Edilizia F012, individuato per le lavorazioni edili OG1.
22/10/2026 11:25
Risposta
Si conferma l'utilizzo di contratti collettivi equivalenti specificando con una dichiarazione di equivalenza che dovrà essere prodotta nella "busta A-documentazione amministrativa" nello slot Ulteriore documentazione".
19/10/2026 17:31
Quesito #17
Spettabile Stazione Appaltante,
Con riferimento al criterio premiante CAM 3.2.7 (O), relativo alle prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione, si chiede un chiarimento in merito all’individuazione delle voci di computo metrico estimativo da considerare ai fini della formulazione delle proposte migliorative.
In particolare, si chiede di precisare se, con riferimento a ciascuna categoria di materiale individuata dal criterio, sia possibile selezionare una o più specifiche lavorazioni omogenee sulle quali applicare la sostituzione migliorativa all’intera quantità prevista, oppure se sia necessario estendere la sostituzione a tutte le lavorazioni previste nel progetto esecutivo riconducibili alla medesima categoria.
A titolo esemplificativo, con riferimento alla categoria cemento, qualora nel computo metrico siano presenti sia voci relative al calcestruzzo strutturale, destinato alla realizzazione delle fondazioni e delle strutture in elevazione, sia voci relative al calcestruzzo magro per sottofondazioni, si chiede se la proposta migliorativa possa riguardare esclusivamente una delle suddette tipologie di lavorazione, applicandola all’intera quantità prevista per le voci selezionate, oppure se debba necessariamente interessare entrambe.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti
Consorzio Stabile Maestro S.c.a.r.l.
Con riferimento al criterio premiante CAM 3.2.7 (O), relativo alle prestazioni ambientali migliorative dei materiali e dei prodotti da costruzione, si chiede un chiarimento in merito all’individuazione delle voci di computo metrico estimativo da considerare ai fini della formulazione delle proposte migliorative.
In particolare, si chiede di precisare se, con riferimento a ciascuna categoria di materiale individuata dal criterio, sia possibile selezionare una o più specifiche lavorazioni omogenee sulle quali applicare la sostituzione migliorativa all’intera quantità prevista, oppure se sia necessario estendere la sostituzione a tutte le lavorazioni previste nel progetto esecutivo riconducibili alla medesima categoria.
A titolo esemplificativo, con riferimento alla categoria cemento, qualora nel computo metrico siano presenti sia voci relative al calcestruzzo strutturale, destinato alla realizzazione delle fondazioni e delle strutture in elevazione, sia voci relative al calcestruzzo magro per sottofondazioni, si chiede se la proposta migliorativa possa riguardare esclusivamente una delle suddette tipologie di lavorazione, applicandola all’intera quantità prevista per le voci selezionate, oppure se debba necessariamente interessare entrambe.
In attesa di un vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti
Consorzio Stabile Maestro S.c.a.r.l.
22/10/2026 11:26
Risposta
Si chiarisce che è possibile individuare una o più specifiche lavorazioni omogenee riconducibili alla medesima categoria di materiale e applicare la sostituzione migliorativa all’intera quantità prevista dal progetto per ciascuna lavorazione selezionata. Tale fattispecie configura una sostituzione parziale, cui è attribuito il 50% del punteggio massimo previsto per la relativa categoria.
La sostituzione totale ricorre invece qualora la proposta interessi tutti i prodotti e tutte le lavorazioni riconducibili alla medesima categoria di materiale previste nel progetto esecutivo.
Pertanto, nell’esempio prospettato, la proposta può riguardare il solo calcestruzzo strutturale, applicandosi all’intera quantità prevista per le lavorazioni interessate, senza necessità di estenderla anche al calcestruzzo magro; in tal caso la sostituzione sarà qualificata come parziale.
La sostituzione totale ricorre invece qualora la proposta interessi tutti i prodotti e tutte le lavorazioni riconducibili alla medesima categoria di materiale previste nel progetto esecutivo.
Pertanto, nell’esempio prospettato, la proposta può riguardare il solo calcestruzzo strutturale, applicandosi all’intera quantità prevista per le lavorazioni interessate, senza necessità di estenderla anche al calcestruzzo magro; in tal caso la sostituzione sarà qualificata come parziale.
20/10/2026 10:09
Quesito #18
Buongiorno
Il portale potrebbe esssere in manutenzione il 25/26 ottobre si richiede una proroga della scadenza della gara.
Cordiali Saluti
Il portale potrebbe esssere in manutenzione il 25/26 ottobre si richiede una proroga della scadenza della gara.
Cordiali Saluti
22/10/2026 11:28
Risposta
Per via della manutenzione il 25/26 ottobre la scadenza è stata prorogata al giorno 28.10.2026 alle ore 12:00.
20/10/2026 16:39
Quesito #19
Spett.le,
siccome lo spazio disponibile nella busta amministrativa nella sezione "ulteriori documenti" permette il caricamento al massimo di un solo file siamo a chiedere se sia possibile caricare nella stessa sezione una cartelle zip firmata digitalmente.
grazie
siccome lo spazio disponibile nella busta amministrativa nella sezione "ulteriori documenti" permette il caricamento al massimo di un solo file siamo a chiedere se sia possibile caricare nella stessa sezione una cartelle zip firmata digitalmente.
grazie
22/10/2026 11:29
Risposta
si conferma che è possibile caricare file zippati firmati digitalmente.
20/10/2026 16:42
Quesito #20
Spettabile Stazione Appaltante,
con la presente siamo a chiedere chiarimenti riguardo al documento di dichiarazione integrativa mod.8.2.c (A.1) che, come a pag.20 del Disciplinare, deve essere compilato da tutte le imprese concorrenti che eseguiranno i lavori, tuttavia, a pag.25 viene esplicitato che il consorzio stabile debba compilare in modo conforme al mod. 8.2.g (A.1), mentre le consorziate esecutrici in modo conforme al mod.8.2.e "dichiarazione integrativa consorziato esecutore" (A.3). Per tanto, in quanto Consorzio Stabile, si chiede specifica se le consorziate esecutrici debbano compilare, oltre al mod.8.2.e (A.3), anche il documento mod.8.2.c (A.1). Rimaniamo in attesa di vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti,
Consorzio Stabile Maestro S.c.a.r.l.
con la presente siamo a chiedere chiarimenti riguardo al documento di dichiarazione integrativa mod.8.2.c (A.1) che, come a pag.20 del Disciplinare, deve essere compilato da tutte le imprese concorrenti che eseguiranno i lavori, tuttavia, a pag.25 viene esplicitato che il consorzio stabile debba compilare in modo conforme al mod. 8.2.g (A.1), mentre le consorziate esecutrici in modo conforme al mod.8.2.e "dichiarazione integrativa consorziato esecutore" (A.3). Per tanto, in quanto Consorzio Stabile, si chiede specifica se le consorziate esecutrici debbano compilare, oltre al mod.8.2.e (A.3), anche il documento mod.8.2.c (A.1). Rimaniamo in attesa di vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti,
Consorzio Stabile Maestro S.c.a.r.l.
22/10/2026 11:33
Risposta
Si conferma che le consorziate esecutrici in quanto tali dovranno produrre solo l'allegato A.3 ed il DGUE. Mentre l'allegato A.1 divrà essere prodotto dal consorzio che nella fattispecie è il concorrente.